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Sicurezza sul lavoro : in arrivo un nuovo decreto legge

18/09/2025

Con il decreto, Governo e parti sociali intendono rafforzare il sistema di prevenzione anche attraverso un miglioramento della formazione e dei sistemi di controlli.  Non si tratterà di mere modifiche normative ma di novità sostanziali che mirano all’introduzione di strumenti digitali nei sistemi di controllo per una tracciabilità più efficacie. Le principali novità riguarderanno : 

Formazione obbligatoria e tracciabile - La formazione sarà più selettiva e obbligatoriamente in presenza per figure chiave come i preposti. Proposta l’introduzione di un badge elettronico per identificare il percorso formativo e, per aumentare l'efficacia dei controlli, l’utilizzo di strumenti digitali, come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma Siisl (il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) per raccogliere le informazioni relative alla formazione del lavoratore in materia di sicurezza.

Aggiornamento del D.Lgs. 81/08 – Violenza e molestie sul luogo di lavoro verranno integrate nel Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle procedure per lo stress lavoro-correlato. Di pari passo avviene l’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro, come lo smart working, e alla maggiore selettività per la formazione degli organismi paritetici.

Incentivi e modelli organizzativi - Previsti incentivi economici per le PMI che adottano Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), con l’obiettivo di rafforzare la governance interna e ridurre il rischio residuo.

Definizione spazi confinati – Nonostante il recente raggiungimento dell’ accordo Stato – Regioni, il decreto introdurrà una nuova cornice normativa di riferimento per la definizione di spazi confinati con rimando alla disciplina che verrà definita da successivi decreti attuativi.

Spazi confinati - Attesa una nuova cornice normativa di riferimento per la definizione degli spazi confinati con rimando della disciplina a successivi decreti.

Tutele per studenti, docenti e campagna informativa - Confermata la copertura assicurativa Inail per studenti e insegnanti, inclusi i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per promuovere la cultura della prevenzione, è prevista una campagna informativa di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della prevenzione degli infortuni. 

Fonte: Min. Lavoro

Cambiano regole e controlli contro gli infortuni

12/05/2025

Per ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro, il Governo, con il decreto Lavoro, ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, le principali novità sotto il profilo prevenzionistico riguardano l’obbligo di nomina del medico competente e l’estensione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi individuati dalla valutazione dei rischi, nonché l’estensione degli obblighi di tutela a favore dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare e la formazione del datore di lavoro.

Quali sono invece gli altri strumenti utilizzati per contrastare le irregolarità prevenzionistiche riscontrate dal personale ispettivo sui luoghi di lavoro?

E’ uno dei temi del 12° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 maggio 2023.

 

Di lavoro e sul lavoro in Italia si continua purtroppo a morire, nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nei magazzini, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ospedaliere e per strada. Difatti, per quanto il trend delle cosiddette “morti bianche” presenti un andamento decrescente, nell’anno 2022 si sono purtroppo ancora registrati, in media, circa tre infortuni mortali al giorno.

Infortuni sul lavoro: i dati statistici dell’INAIL

In attesa dei dati definitivi che verranno pubblicati in occasione della relazione annuale di metà anno, l’INAIL ha pubblicato, a gennaio di quest’anno, i dati provvisori degli infortuni sul lavoro occorsi nell’anno precedente.

Realisticamente va detto che, ai numeri ufficiali dell’Istituto, vanno purtroppo aggiunti anche quelli relativi agli infortuni subiti dai lavoratori “in nero” che, molto spesso, non vengono neppure denunciati.

Il raffronto tra i dati del 2021 e del 2022 va fatto, dunque, con molta prudenza anche perché l’emergenza sanitaria da Covid-19 ne ha fortemente condizionato l’andamento infortunistico.

Fatta questa necessaria premessa, si evidenzia come nel 2022, rispetto all’anno precedente, si registri un aumento pari al 25,7% delle denunce di infortunio; tale incremento è conseguente tanto al più elevato numero di denunce infortunio da Covid-19 registrate, quanto dalla crescita degli infortuni “tradizionali” (sia in occasione di lavoro che in itinere). Per quanto riguarda le differenze di genere, i dati mostrano una maggiore incidenza degli eventi occorsi alle lavoratrici (+50,4% di quelli in occasioni di lavoro) rispetto a quelli denunciati per i maschi (+16,4% di quelli in occasioni di lavoro).

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15/05/2025

Stress lavoro-correlato: cosa cambia tra le linee guida INAIL 2017 e il modulo 2025

 

Negli ultimi anni, il lavoro è cambiato radicalmente, spinto da digitalizzazione e lavoro da remoto. Per rispondere a questi mutamenti, l’INAIL ha pubblicato nel 2025 un modulo aggiornato per valutare lo stress lavoro-correlato, che integra, senza sostituirle, le linee guida del 2017.

Il modello resta quello consolidato in quattro fasi, con approccio partecipativo e scientifico:

  • Propedeutica

  • valutazione preliminare

  • valutazione approfondita

  • interventi

 

Novità 2025 Linee Guida INAIL per lo Stress Lavoro-Correlato

La vera novità del 2025 è un modulo dedicato ai rischi emergenti legati a smart working e tecnologie digitali: iperconnessione, sovrapposizione vita-lavoro, intensificazione dei ritmi e gestione virtuale delle relazioni.

Vengono introdotti strumenti specifici come checklist per la fase preliminare (dotazioni, coordinamento, diritto alla disconnessione, sicurezza) e un questionario approfondito che valuta impatto tecnologico, qualità delle interazioni virtuali e conflitti tra sfera privata e lavorativa.

Questi strumenti hanno un sistema di calcolo autonomo e non influenzano il punteggio della valutazione standard, ma forniscono una fotografia aggiornata dei rischi psicosociali. Il modulo non è obbligatorio, ma consigliato soprattutto per le aziende con modelli di lavoro flessibili. È stato testato su oltre 19.000 lavoratori del terziario avanzato, ed è stato costruito coinvolgendo direttamente aziende e stakeholder.

L’INAIL punta così a offrire un sistema di analisi rigoroso, sostenibile e aderente ai reali contesti lavorativi. Il modulo 2025 non è solo uno strumento di compliance, ma un’opportunità concreta per migliorare il benessere organizzativo, evitare il burnout, e restare competitivi in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Per accedere alla piattaforma INAIL e agli strumenti aggiornati, è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo:
www.inail.it

 

Rappresentanti lavoratori per la sicurezza da nominare in ogni unità produttiva

 

10/05/2025

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

 

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

 

Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

 

diritto all’informazione

diritto alla formazione

dritto alla partecipazione

diritto al controllo.

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

 

Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.

 

La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 – e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo – ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

 

Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame.

 

Normativa di riferimentoIn alto

Codice civile, art. 2087

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 9

D.Lgs. 626/1994, artt. 18 e 19

D.Lgs. 81/2008, artt. 47-50

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