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Documento Rischio Interferenze

Cos'è il DUVRI lo stabilisce L’art 26 del D.lgs. 81/08 che recita : ” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

 

Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”

 

Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre.

Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

 In cosa consiste la valutazione dei rischi?

La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.

L’Inail ha emanato delle Linee Guida con un modello di riferimento suddiviso in parti.

  • Parte 1 – Azienda Committente

  • Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento

  • Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda

  • Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali

  • Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico


Metodologia Analisi rischi

La procedura ha lo scopo di fornire agli operatori economici, nella loro qualità di committenti di lavori, servizi o forniture, affidate ad appaltatori o lavoratori autonomi, un supporto operativo per:

  • la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subcontraenti;

  • la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito denominato DUVRI;

  • la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il coordinamento della reciproca informazione;

  • la implementazione ed il miglioramento continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.

La procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il DUVRI, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

 

Molti Datori di Lavoro si pongono la seguente domanda: “Se un’azienda o un lavoratore autonomo vengono nella mia azienda ad effettuare delle lavorazioni, cosa devo fare?

É una semplice domanda alla quale a volte diventa difficile fornire una risposta corretta.

Il legislatore a tal proposito ha definito in maniera chiara ed inequivocabile cosa occorre fare nell’ottica della sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.

Il riferimento normativo all’interno del Decreto Legislativo 81/2008  è l’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. La normativa in esame risulta alquanto complessa: nello specifico si individuano obblighi in capo al datore di lavoro committente ed obblighi in capo a colui che effettuerà la prestazione.
Il primo obiettivo del Datore di Lavoro committente consiste nella verifica tecnico professionale della/e imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da svolgere  attraverso l’acquisizione dei documenti previsti dal comma 1 lettera a) dell’art. 26, di seguito elencati:

  • certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

  • autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

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