
Documento Rischio Chimico
La definizione del livello di rischio da agenti chimici pericolosi deve essere condotta per ogni sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli matematici.
In ogni caso il datore di lavoro deve poter fornire una giustificazione convincente e razionale di come è pervenuto a tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad agenti chimici pericolosi, come la manutenzione o le operazioni di bonifica di siti inquinati, il datore di lavoro considera gli effetti sulla salute e la sicurezza anche se le condizioni di pericolo permangono dopo aver adottato tutte le misure tecniche possibili
In cosa consiste la valutazione dei rischi?
La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo. Il documento di valutazione del rischio deve contenere le seguenti informazioni (art. 223 D. Lgs. n. 81/2008):
1. analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni;
2. identificazione degli agenti chimici pericolosi;
3. proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
4. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche; oppure, in alternativa, le informazioni ricavate dalla letteratura scientifica;
5. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
6. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
7. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
8. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
9. le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
10. la definizione del livello di rischio per ogni sostanza “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” o meno secondo l’art. 224 del D. Lgs. n. 81/2008 (che nel D. Lgs. 626/1994 veniva definito con il termine “moderato”) anche attraverso l’utilizzo di modelli e/o algoritmi.
La definizione del livello di rischio da agenti chimici pericolosi deve avvenire per ogni sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli matematici. In ogni caso il datore di lavoro deve poter fornire una giustificazione convincente e razionale di come è pervenuto a tale risultato.
Nel caso di attività in cui l’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa proviene da più sorgenti (es. da prodotti diversi) sarà necessario considerare l’esposizione totale.
Nel caso di attività lavorative che espongono uno stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi la valutazione del rischio dovrà tenere conto anche degli effetti sinergici e combinatori, se necessario verranno utilizzate concentrazioni miscela .
Nei casi in cui è prevedibile una notevole esposizione ad agenti chimici pericolosi il datore di lavoro considera gli effetti sulla salute e la sicurezza anche se le condizioni di pericolo permangono dopo aver adottato tutte le misure tecniche possibili.
Metodologia Analisi rischi
Raccolta delle informazioni
La prima operazione in ogni caso da compiere è quella della raccolta delle informazioni pertinenti.
Dati dei prodotti
È necessario raccogliere le seguenti informazioni:
• Elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;
• Definizione dei quantitativi di agenti chimici utilizzati o prodotti;
• Definizione dei quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;
• Per ciascun agente chimico, proprietà chimico fisiche: stato fisico, volatilità di solidi e liquidi, granulometria dei solidi;
• Per ciascun agente chimico, classificazione di pericolo: etichettatura, Frasi di rischio e Consigli di prudenza;
• Per ciascun agente chimico, limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti);
• Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.
Con riferimento alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza è fondamentale verificarne l’attendibilità, la completezza e l’aggiornamento.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008.
.Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute.
A livello comunitario la definizione di limiti è stata effettuata:
• per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE),
• e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE),
• oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva recepita con D.Lgs. 66/2000)
Per le altre sostanze ci si riferirà ai valori limite internazionalmente riconosciuti.
L’ACGIH (www.acgih.org) pubblica annualmente svariati documenti in proposito ed in particolare il volume TLVs and BEIs in cui sono riportati aggiornati i valori di diversi indicatori di pericolosità sulla giornata, sul breve periodo o sul brevissimo periodo di esposizione.